Nel primo e secondo trimestre del 2020, abbiamo affrontato le sfide poste dalla pandemia di COVID-19. La nostra industria si è adattata per continuare a mantenere la nostra promessa di sicurezza alimentare alla comunità globale. Per aiutarti, SQFI ha creato un breve elenco per aiutare il tuo sito a mantenere la conformità durante il panorama influenzato dal COVID-19.
In conformità alle linee guida dell'Iniziativa globale per la sicurezza alimentare (GFSI), SQF adotta le seguenti misure per mantenere il vostro sito conforme durante questo periodo.
Registrati per la verifica nel database SQF
I requisiti di registrazione del sito rimangono coerenti e devono essere completati prima di qualsiasi attività di verifica, remota o in loco.
Registrazione nel database di valutazione SQF
Conduci una valutazione del rischio con il tuo Ente di certificazione
Contatta il tuo ente di certificazione per condurre una valutazione del rischio per il tuo sito. Lo scopo della valutazione del rischio è comprendere il livello di rischio associato all'estensione del certificato e se sono disponibili attività remote per il processo di verifica.
Accedi al documento di orientamento sulla valutazione del rischio SQFI
Richiedi le attività di Verifica a distanza tramite il tuo Ente di certificazione
Tutti i siti SQF attuali e potenziali di tutte le FSC possono richiedere che una parte della verifica venga effettuata tramite attività remote. I siti devono presentare domanda tramite il proprio CB. Le BC concederanno l'approvazione dopo aver condotto una valutazione di fattibilità per valutare il rischio e la capacità di condurre qualsiasi parte della verifica a distanza.
Contatta il tuo ente di certificazione
Attività remote fino al 50% del processo di Verifica
La nuova politica del processo di verifica SQF consente di condurre attività a distanza mediante l'uso delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per tutti Codici SQF, incluso il Programma SQF Fundamentalse tutti i tipi di verifica ad eccezione degli audit senza preavviso. Le attività a distanza possono rappresentare solo fino al 50% della durata dell'audit; almeno il 50% dell'audit deve comunque essere svolto in sede.